La legge sulla legittima difesa è stata approvata in via definitiva dal Senato il 28 marzo scorso dopo un lungo dibattito tra la maggioranza in capo alla Lega e l’opposizione con non pochi interventi da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La riforma rivede il principio di proporzionalità tra offesa e difesa, in pratica non è più necessario che il soggetto introdottosi in una proprietà privata sia armato oppure no, è comunque esposto al diritto di difendersi tramite uso di arma da parte della persona che subisce la violazione. Il nuovo testo introduce la non punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Oltre a questo c’è un inasprimento delle pene per la violazione di domicilio e per furto e rapina. Qui il testo della legge modificato.
In quegli stessi giorni il gruppo parlamentare della Lega ha proposto di rendere più agevole l’iter per l’acquisto di un’arma di difesa personale, questo aumentando il limite che separa le armi che non necessitano di porto d’armi per essere comprate: da 7,5 a 15 joule. È complesso definire in base ai joule (unità di misura per la potenza di fuoriuscita del proiettile) se l’arma sia in grado di recare danno all’uomo, molto dipende dal fattore distanza. Fatto sta che il raddoppio del limite consentito (che è ancora solo una proposta) combinato con la riforma del art.52 del codice penale (legittima difesa) potrebbe verosimilmente portare ad un aumento dell’acquisto di armi. Andiamo quindi a vedere quali sono le condizioni per una corretta detenzione di armi in casa.
Agire secondo prudenza
L’art. 20 della Legge n. 110 del 1975 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Ma cosa significa nello specifico? La legge non fornisce una sorta di vademecum sulla custodia di un’arma in casa, sono stati i supremi giudici della Corte di Cassazione a fare un po’ di chiarezza sulla questione con la sentenza 20 marzo 2017, n. 13570.
I fatti
Ad un soggetto veniva data una pena pecuniaria di duecento euro per aver custodito pistola, caricatore e cartucce, da egli legalmente detenute, senza la doverosa prudenza. Questa persona teneva l’arma scarica sotto al materasso, il caricatore in una cassapanca del suo salotto e i proiettili nel cassetto di un mobile in veranda. All’epoca dei fatti (2015) il Tribunale ritenne che nonostante le evidenti attenzioni del soggetto (dislocare le parti fondamentali dell’arma) fosse comunque semplice riuscire a scovarla, impossessarsene e farne uso improprio. L’uomo si difendeva asserendo di vivere da solo fuori città, in una casa isolata da altre unità abitative e inoltre dotata di cancello e porte blindate.
La sentenza della Corte di Cassazione
La suprema corte considerò l’art.20 della Legge n. 110 che citavamo prima riconoscendo l’assenza di una vera e propria regola da rispettare e tenendo conto del fatto che ogni situazione andasse valutata a sé. Ricostruita la situazione del soggetto e la sua modalità di detenzione della propria arma, fu ribadito che egli viveva da solo, che l’arma fosse stata riposta secondo buon senso e giuste norme di prudenza, ergo che il reato in discussione non sussistesse.
Armi e famiglia
Nella sentenza citata verrebbe da pensare che un ruolo fondamentale sia stato ricoperto dal vivere isolato del soggetto ma in realtà non è così: la legge non prevede che nella situazione in cui si possegga un’arma e si viva con la propria famiglia ne si debba celare la presenza ai congiunti. Anche qui vige il dovere di diligenza, ovvero l’arma non deve essere facilmente raggiungibile da eventuali malfattori entrati nell’abitazione. Considerando le varie sentenze della Cassazione negli ultimi anni potremmo dire che in casa propria è possibile detenere un’arma anche soltanto nel proprio comodino, ma non in bella mostra (magari nel caso di un’arma d’epoca ancora funzionante), non alla portata di minori o persone imperite (totalmente inesperte).
Possedere più di un’arma
Abbiamo detto che i possessori di armi sotto i 7,5 joule non hanno bisogno di porto d’armi mentre i possessori di armi superiori a quella soglia e detenute legalmente devono essere riposte in casa secondo normale prudenza.
L’obbligo di dotarsi di particolari dispositivi antifurto, oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell’autorità, è solo per i titolari di licenze di fabbricazione o di raccolta di armi. Ma quante armi si possono detenere con la licenza di porto d’armi? Con licenza o nulla osta si possono comprare o detenere:
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3 armi comuni da sparo;
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6 armi classificate a uso sportivo sia lunghe che corte;
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un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell’art. 13 della legge 157 del 1992;
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8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari: può esserlo anche la singola arma legata a un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982);
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200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento Tulps);
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1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento Tulps);
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5 chili di polveri da caricamento.
Per possedere un maggior numero di armi e munizioni rispetto a quanto su detto c’è bisogno di una speciale licenza rilasciata dal prefetto. Già quando si possiede più di un’arma la faccenda della detenzione diventa più complessa del nascondere una pistola nella cassettiera. Tra le soluzioni più adeguate ci sono gli armadi blindati porta fucili: sono sicuri poiché composti da lamiere d’acciaio e in alcuni casi vetro temperato (i modelli per l’esposizione) con serratura a pistoni, ma sono anche comodi poiché si può scegliere quanti spazi deve avere una rastrelliera e si possono aggiungere dei tesoretti interni (con serratura a parte) per le armi più piccole o le munizioni. Una soluzione scelta dalla maggior parte dei collezionisti o di chi pratica discipline sportive con l’utilizzo di armi.