L’affidamento, da parte del Comune di San Giorgio Albanese, della coprogettazione dei servizi di accoglienza nell’ambito del sistema SPRAR 2016/2017, finisce nel mirino dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) presieduta da Raffaele Cantone. Porta infatti il numero 535 del 25 giugno scorso la delibera afferente il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del comune italo-albanese della provincia di Cosenza.
Con nota acquisita al protocollo Anac n. 468 del 4 gennaio 2019, all’Autorità è pervenuta una segnalazione della Prefettura di Cosenza, con la quale sono stati trasmessi gli esiti dell’attività ispettiva condotta sul progetto finanziato al Comune di San Giorgio Albanese per l’affidamento dei servizi di accoglienza SPRAR negli anni 2016/2017, con la quale venivano evidenziati “diversi profili di anomalia”. L’Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture ha avviato un procedimento di vigilanza, comunicando al Comune di San Giorgio Albanese ed all’ente attuatore l’avvio dell’istruttoria con nota prot. n. 26997 del 2 aprile 2019. Il Comune ha riscontrato con nota prot. 1260/2019 acquisita al prot. Anac n. 34890 del 2 maggio 2019.
In base agli atti acquisiti e valutate le controdeduzioni del Comune di San Giorgio Albanese, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è giunta ad alcune inequivocabili conclusioni. La vicenda prende spunto dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 6 dell’11 gennaio 2016 con la quale il Comune di San Giorgio Albanese decideva di presentare domanda di contributo al Ministero dell’Interno al fine di accedere al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) nei termini di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015, prorogati con d.m. del 21 dicembre 2015. Al tal fine, il Comune intendeva procedere all’individuazione di un soggetto terzo, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale sia la successiva gestione, in caso di ammissione al finanziamento. Pertanto, con la suddetta delibera veniva approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto ai soggetti del terzo settore, al fine di individuare un ente attuatore per la coprogettazione ed organizzazione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti e titolari di protezione umanitaria, nell’ambito del sistema SPRAR, per il biennio 2016/2017.
L’Anac, nella sua relazione, dopo una lunga ed articolata ricostruzione della vicenda ed i numerosi rilievi mossi all’ente locale, è pervenuta alle seguenti conclusioni, ritenendo non idonee e non esaustive le controdeduzioni mosse dal Comune: “La gestione, da parte del Comune di San Giorgio Albanese, della procedura avente ad oggetto l’affidamento della co-progettazione dei servizi di accoglienza nell’ambito del sistema SPRAR 2016/2017 presenta diversi profili di anomalia, che hanno comportato la violazione del principio di pubblicità di cui all’art. 2 del d.lgs. 163/2006, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché la violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione sanciti dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006. In particolare – scrivono dall’Anac – l’avviso per manifestazione di interesse, relativo ad un affidamento sopra soglia comunitaria, è stato pubblicato esclusivamente sull’Albo Pretorio online del Comune, fissando, altresì, un termine non sufficientemente congruo per la presentazione delle offerte; l’avviso non contiene le indicazioni necessarie ad individuare le caratteristiche essenziali necessarie per la redazione dell’ipotesi progettuale e prevede dei criteri di attribuzione del punteggio generici, che lasciano alla commissione di gara un margine di discrezionalità eccessivamente ampio, nonché criteri territoriali”.
Da qui la decisione dell’Anac di dare mandato all’Ufficio istruttore di inviare la propria delibera al Comune di San Giorgio Albanese, al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Cosenza, nonché di dare mandato all’Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente e all’Ufficio istruttore di inviare la medesima all’ente attuatore del progetto.
A nulla sono valse, dunque, le controdeduzioni del Comune di San Giorgio Albanese ai rilievi mossi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di Raffaele Cantone.
Fabio Pistoia