Oggetto: Discarica per rifiuti speciali DDG 4180/10 Comune di Scala Coeli località Pipino
Riscontro nota 90850 del 20.03.2015
Premesso che
- Con nota del 16/02/2015, acquisita al prot. 65867 del 02/03/2015, diffidava il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria a non consentire l’apertura della discarica in
oggetto;
- che con successiva nota del 26/02/2015 chiedeva al Dipartimento Politiche dell’Ambiente della
Regione Calabria la revoca della nota 48435 del 16/02/2015.
Considerato che
L’articolo 51 comma 3 della legge Regionale n. 19 del 16/04/2002 integrato con una ulteriore
lettera d dall’art. 31 della legge Regionale n. 35 del 10/08/2012 (entrata in vigore il 16/08/2012) in
forza della quale in zona agricola è “ comunque vietata” anche “ ogni attività di deposito, smaltimento
e lavorazione di rifiuti non derivante dall’attività agricola o da attività ad esse complementari situate
all’interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o
marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di
qualità”;
che il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, in risposta alle richieste del Dipartimento
Ambiente, con nota prot. 241929 del 10/07/2012 attesta che il Comune di Scala Coeli risulta
inserito nell’area di Denominazione di Origine protetta (DOP Bruzia) di cui al Reg. CE 510/2006
(già Reg. CE 2081/92) e che “l’inserimento di un Comune nella DOP, quale fattispecie DOP
Bruzia, comprende anche le particelle ricadenti nel foglio 62”, interessate dai lavori d i
realizzazione della discarica sopra emarginata;
Che il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con il prot. 90850 del
20/03/2015 disponeva la sospensione dei conferimenti ;
Che il combinato disposto dei punti 3 e 4 del DDG 4180/10 decreta che l’esercizio
dell’impianto di discarica può avvenire solo dopo la verifica della conformità e del rispetto
delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dell’ARPACAL. Tanto detto,
nella nota 90850 del 20/03/2015 la sospensione dei conferimenti si effettuava in attesa di ottenere
un parere dell’Avvocatura Regionale. Nella nota suddetta, al fine di ottenere il parere
dell’Avvocatura, si riportavano dei fatti ma se ne tralasciavano altri di notevole importanza.
Nella nota contenente la sospensiva viene riportato letteralmente : “ …… che l’apertura della
suddetta discarica e l’avvio dell’autorizzazione medesima risulta comunicata, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 29 decies c. 1 del D.lgs. n. 152/2006, dal gestore con nota prot. n. 5712 del
17.01.2012, ……”
Nel merito si evidenzia che ad oggi la discarica non è stata mai aperta e che la nota prot. 5712 del
17.01.2012 è solo una comunicazione di voler dare inizio alla fase operativa di gestione della
discarica sul sedicente presupposto di aver rispettato tutte le prescrizioni contenute nell’AIA. In
realtà così non è stato per come si dirà in seguito.
Alla nota prot. 5712 del 17.01.2012 sono seguite le note inibitorie prot. 34414 del 30/01/2012, prot.
34653 del 31/01/2012 e prot. 67126 del 23/02/2012 da parte del Dipartimento politiche
dell’Ambiente della Regione Calabria, revocate con la nota prot. 27625 del 25/01/2013 e
disponendo ulteriori prescrizioni:
sia realizzata una ulteriore capacità aggiuntiva di stoccaggio del percolato di 60 mc.
per un totale complessivo stoccato di 160 mc;
sia garantita, in condizioni di sicurezza, la percorribilità della viabilità di accesso in
ogni periodo dell’anno;
siano rispettate tute le condizioni dell’AIA e della normativa vigente non oggetto del
presente procedimento di verifica;
venga realizzato il sistema di lavaggio ruote automezzi e, in ogni caso, venga
garantito che le ruote degli automezzi in uscita dalla discarica non sporchino le
strade all’uscita dell’impianto (come da nota informativa Arpacal prot.
166326/2012, sopra menzionata).
Con prot. 3148 del 07/05/2012 ARPACAL eseguiva le ispezioni di cui ex art. 9 c. 2 D.lgs 36/03 e
s.m.i. e concludeva che non erano rispettate tutte le prescrizioni dell’AIA;
con nota prot. 44 del 17/05/2013 acquisita al prot. del Comune al n. 1376 del 23/05/2013 la ditta
Bieco comunicava di dare avvio alle operazioni di smaltimento in data 20/05/2013;
con prot. 178359 del 27/05/2013 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria
comunicava che le verifiche ispettive di cui all’art. 9 del D.Lgs 36/2003 sono da intendersi positive;- Che dopo le verifiche ispettive positive del 06/05/2013 prot. 2769 acquisite al prot. 158223 del
10/05/2013 e comunque successive al 16/08/2012, lo stesso Dipartimento Politiche
dell’Ambiente della Regione Calabria con nota 308136 del 02/10/2013 diffidava la ditta Bieco
ad eseguire dei lavori per ottemperare alle prescrizioni AIA e che ove necessario e ricorrendone
i presupposti si procederà ai sensi di quanto previsto dal punto 11 del DDG 4180/10;
- Che con prot. 57262 del 18/02/2014 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione
Calabria concedeva ulteriori 30 giorni di tempo per eseguire i predetti lavori;
che con ulteriore nota del 14/01/2015 prot. 10715 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della
Regione Calabria diffidava la ditta Bieco alla esecuzione di ulteriori lavori per ottemperare alle
prescrizioni AIA;
- che con nota prot. 48435 del 16/02/2015 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione
Calabria comunicava che gli esisti del sopralluogo ARPACAL erano da intendersi positivi e che
Bieco srl potrà procedere all’avvio dei conferimenti.
A maggior chiarimento si ribadisce che la discarica non è stata mai aperta e che i lavori di cui
alle diffide e il richiamo alla mancata osservazione delle prescrizioni AIA da parte di
ARPACAL nelle varie visite ispettive si riferiscono alla ottemperanza delle prescrizioni AIA
originarie , in variante e in “sanatoria”.
Pare opportuno, inoltre evidenziare che nella diffida di cui al prot. 65867 del 02/03/2015
ulteriormente si argomentava :
Che la lettera h delle condizione AIA prescrive …la strada di accesso alla discarica deve essere
percorribile in sicurezza in ogni periodo dell’anno….;
Che nella seduta del 10/04/2013 il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha inteso ottemperata la prescrizione h
con la redazione di una relazione di un piano (sistema di trasferimento del percolato gomma su
gomma) da inserire nel D.V.R., Documento di Valutazione Rischi ai sensi del D.lgs 81/08;
Che sulla Strada Comunale Capoferro/ Cordarella,di accesso alla discarica, sono state eseguite delle
opere abusive;
Che con ordinanze n. 16/2012 e n. 33/2012 il Comune di Scala Coeli ha disposto la demolizione di
tali opere;
Che con Sentenza Tar n. 735 del 21/05/2014, nella quale la Regione Calabria è parte in causa, viene
confermata la bontà delle ordinanze di demolizione n. 16/2012 e n. 33/2012 da parte del Comune di
Scala Coeli ;Che le op ere abusive e mai collaudate, eseguite sulla strada di accesso alla discarica, non
consentono la percorribilità in sicurezza della strada stessa e di conseguenza la mancata
osservanza della predetta prescrizione di cui alla lettera h delle condizioni AIA.
I BUROCRATI REGIONALI CHE FIRMANO CARTE STRAMBALATE SONO
INVITATE IN LOCALITA’ PIPINO DI SCALA COELI PER UNA SANTA PASQUETTA, PERCHE’ DOPO SI PASSA ALLE DENUNCE PENALI!
Scala Coeli 25/03/2015
Il comitato antidiscarica di Scala Coeli