Ho presentato un’interrogazione al Presidente della Giunta regionale riguardante il tema dei prelevamenti coatti di minori per presunta alienazione parentale.
Questa iniziativa si pone l’obiettivo di sollecitare un chiarimento e interventi concreti sui seguenti punti: Verificare il numero di casi di prelevamento coatto di minori registrati in Calabria negli ultimi 10 anni per presunta alienazione parentale; Raccogliere informazioni sul numero e sulla condizione delle strutture di accoglienza per minori prelevati, accertandone l’idoneità in termini di risorse economiche e di personale; Esaminare l’eventualità di affrontare il tema della legittimità di tali prelevamenti alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza recente, in particolare l’ordinanza n. 9691/2022 della Corte di Cassazione (Caso Massaro); Valutare l’istituzione di un Osservatorio Regionale che monitori i programmi psico-pedagogici per i minori sottoposti a prelevamento coatto.
Teniamo presente che la Legge Regionale 28/2004 ha istituito il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in Calabria, con il compito di vigilare sull’applicazione della Convenzione Internazionale per la tutela dei minori e delle norme nazionali di competenza regionale.
È quindi fondamentale che le procedure di prelevamento coatto siano sottoposte a un attento esame alla luce delle normative, per garantire sempre la tutela dei diritti dei minori.
Richiamando la recente giurisprudenza della Cassazione ho, inoltre, evidenziato l’importanza della sentenza n. 9691/2022, che rigetta la cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS), definita un concetto privo di basi scientifiche sufficientemente solide da giustificare interventi tanto incisivi. Con questa fondamentale pronuncia, oltre a frenare l’utilizzo della PAS come argomento di difesa, si dà maggiore importanza alle esigenze del minore, anche a scapito del principio della bigenitorialità, rendendo l’adozione di un provvedimento di prelevamento coatto di minore strettamente funzionale alla sua incolumità.
La Suprema Corte ha chiarito che la PAS non può essere utilizzata per giustificare il prelevamento coatto di un minore, evidenziandone il fondamento pseudoscientifico.
Nell’ordinanza più recente (n. 3576/2024), la Cassazione ha ribadito che il minore ha diritto a essere ascoltato nei procedimenti che riguardano la sua vita.
Il Giudice deve prendere in considerazione i desideri e le opinioni del minore, senza delegare tale compito ai consulenti tecnici d’ufficio. È inaccettabile che un minore venga separato forzatamente da uno dei genitori basandosi su diagnosi dubbie, senza un’attenta valutazione del contesto familiare e dell’effettivo benessere del minore.
Con questa interrogazione cerco di fare chiarezza su una questione delicata e urgente, auspicando che la Regione Calabria si impegni a garantire il rispetto dei diritti dei minori, nel pieno rispetto della legge e delle recenti sentenze giurisprudenziali.