Gentili concittadine/i, nonostante non abbiamo ‘I nostri legali’ o “Sigg.Prefetti” che si cimentano per noi sulla materia, con l’aiuto della logica, abbiamo ricostruito ‘I fatti’ che riguardano la problematica della ricandidabilità dell’attuale Sindaco.
Almeno d’intervenuti deroghe o cambiamento legislativi in materia, al momento la cosa sembra impossibile.
Anche se a nostro parere, il miglior Candidato come avversario è lui e ne è consapevole: la sua speranza non resta che una legge nazionale.
E su questo ci inchineremo.
La nostra preoccupazione è per la gente che sino al momento delle elezioni dovrà ‘sorridere e divertirsi’ pagando un prezzo altissimo.
Ma la musica e la canzoni finiranno perché siamo convinti che nemmeno a Palagiano puo’ essere ‘sempre festa’.
Quando il popolo si sveglierà , si renderà conto che un cantastorie bravo gli ha raccontato tante chiacchiere.
𝐄𝐜𝐜𝐨 𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 :
• In data 25/05/2012 nel Comune di Cassano All’Ionio si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e risulta eletto 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫 𝐗.
• A seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri Comunali in data 30/11/2015 il Consiglio Comunale viene sciolto. Durata del Consiglio 3 anni e 6 mesi.
• In data 05/06/2016 si rinnova il Consiglio Comunale e risulta eletto 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫 𝐗.
• In data 24/11/2017 il Consiglio Comunale viene sciolto per presunte infiltrazioni mafiose. Durata del Consiglio 1 anno e 5 mesi.
• · In data 10/11/2019 si rinnova il Consiglio Comunale e risulta eletto 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫 𝐗.
• La “legislatura” è in corso.
𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨:
Art. 51 del d.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 : “ Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati “
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 35 del 2022)
3. Per l’ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
(comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera ba), della legge n. 35 del 2022)
𝐆𝐢𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚
𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐈 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 – 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟓, 𝐧. 𝟔𝟏𝟐𝟖. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 :
“ Il divieto di immediata rieleggibilità alla carica di sindaco per chi abbia ricoperto per due mandati questa carica opera anche nel caso in cui in uno dei due mandati consecutivi il Comune sia stato gestito da un Commissario. Ciò in quanto la norma (salvo l’esplicita eccezione introdotta dal terzo comma) procinto dalla consecutività dell’effettivo espletamento delle funzioni di sindaco, ma ha riguardo solamente alla successione dei mandati.”
In occasione delle elezioni del 10/11/2019 , il signor X ha posto la sua candidatura alla carica di Sindaco.
Trattandosi, in caso di elezione, di un terzo mandato consecutivo, si è posto il problema della sua candidabilità in quanto il 2° comma dell’art. 51 prescrive testualmente : “ Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche “.
Ed in effetti il sig. X ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco sicchè, in astratto, poteva configurarsi la sua incandidabilità. I dubbi sono stati fugati dalla corretta interpretazione del 3 comma del richiamato art. 51 e, pertanto, il sig. X ben poteva porre la sua candidatura alla carica di sindaco per la terza volta consecutiva. Infatti la candidatura del sig. X , pur configurandosi come terzo mandato consecutivo era da ritenersi legittima in quanto uno dei due mandati, di durata inferiore a due anni, si era concluso prima della scadenza “per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”
Ora, in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio Comunale , l’eventuale candidatura del signor X alla carica di Sindaco non potrebbe legittimamente essere riproposta. Infatti, l’eventuale elezione del signor X alla carica di Sindaco, 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨 che farebbe seguito ad un terzo, reso legittimo dalle considerazioni sopra esposte. In astratto, la candidatura del Sig, X per un quarto mandato consecutivo potrebbe essere riproposta solo se due dei tre mandati precedenti rientrassero nella fattispecie del richiamato 3° comma .
Ma non è così perché solo il secondo mandato è riconducibile alla predetta fattispecie, mentre il primo mandato rientra nel novero di quelli computabili ai fini del calcolo della successione per l’accertamento della incandidabilità ( Cassazione I Civile – Sentenza n. 6128/2015 ).
𝐓𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨, 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫 𝐗 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚̀ 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐫𝐭. 𝟓𝟏.
Perché noi, non crediamo agli asini che volano, anche se a dirlo è uno bravo!
𝑭𝒊𝒓𝒎𝒂𝒕𝒐 “𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊” 𝒅𝒊 𝒄𝒖𝒊 𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒐𝒓𝒆!