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Cassano, Corte Appello: Papasso candidabile

Posted on Luglio 22, 2019 By Redazione

Confermato primo grado. Rigettato appello. Senatore (collegio difensivo): piena giustizia. 
CASSANO JONIO – Gianni Papasso, già Sindaco del Comune di Cassano allo Jonio, sciolto e commissariato per infiltrazioni mafiose, è candidabile. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Catanzaro con propria sentenza di oggi lunedì 22 luglio. Essa conferma quella precedente del Tribunale di Castrovillari del 2018 che già aveva riconosciuto l’assenza di ogni responsabilità e di condotte da parte dell’ex primo cittadino, tali da essere espressione di collusione con la mafia locale oppure che abbiano potuto semplicemente favorire quest’ultima. 

Si rigetta, pertanto, l’appello proposto dall’Avvocatura dello Stato, per conto della Prefettura di Cosenza e del Ministero dell’Interno.
 
È quanto fa sapere l’avvocato Antonio Senatore, membro del collegio difensivo di Papasso, insieme al Professore Franco Gaetano Scoca ed all’avvocato Vittorio Cavalcanti per il quale la sentenza fa piena giustizia e riabilita la persona dell’ex Sindaco, sulla cui integrità morale e bontà del suo operato non abbiamo mai avuto – aggiunge – alcun dubbio durante questo lungo e tortuoso percorso professionale che ci ha legati.
 
La Corte d’Appello – va avanti – ha evidenziato, in primo luogo, come il rapporto tra Papasso e Martino, quest’ultimo coinvolto come persona indagata nel recente processo Omnia, non risulti di stretta parentela; come la partecipazione al funerale di una madre di un soggetto morto in circostanze ritenute di mafia sia avvenuta non come forma di collegamento con la mafia ma più correttamente come gesto di solidarietà tra concittadini, nei termini ben spiegati già dal Tribunale in primo grado.
 
La Corte d’Appello – prosegue l’avvocato – ha giudicato poi irrilevanti le erogazioni di contributi assistenziali sulla base di provvedimenti adottati dal primo cittadino in violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione, posto che l’esiguità della consistenza dei contributi medesimi e la riferita varietà dei soggetti interessati al beneficio esclude ogni ragionevole sospetto di una loro finalizzazione alla soddisfazione di interessi criminali.
 
Per quanto riguarda il profilo di contestazione relativo alle anomalie riscontrate in materia di urbanistica e gestione dei beni e dei terreni comunali nonché alla frammentazione degli interventi negli appalti di servizi e dei lavori di manutenzione del Comune, esso – conclude l’avvocato Senatore – è stato giudicato inammissibile, in quanto rimanda alla tesi sostenuta nel giudizio di primo grado, senza proporre alcuna argomentazione critica in ordine alla motivazione riportata nella sentenza appellata, che aveva motivatamente disatteso l’impostazione ministeriale e della Prefettura.
 

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