Con riferimento al protocollo siglato dall’ufficio del commissario del Comune di Corigliano Rossano in materia di Statuto comunale, l’Osservatorio permanente sulla gestione e gli effetti della Fusione Corigliano-Rossano, nell’esprimere nutrite perplessità circa tempi, metodi e criteri, ha chiesto un contributo al Prof. Luigino Sergio, che di seguito si allega.
Luigino Sergio, lo ricordiamo, è esperto in Gestione degli Enti locali, membro tecnico dell’FCCN Coordinamento Nazionale Fusione dei Comuni componente di rilievo dell’Osservatorio Permanente Co-Ro nonchè autore del libro: “La fusione di comuni in Calabria. Dalla normativa alle opportunità di sviluppo territoriale, il nuovo comune di Corigliano-Rossano”.
«Il Testo unico degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000) all’art. 6 prevede che i comuni e le province adottano il proprio statuto, il quale stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente anche in giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal testo unico e prevede, altresì, le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Sempre l’art. 6, al comma 4, dispone che gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Quanto sopra, in presenza di un comune che agisce tramite propri organi d’indirizzo regolarmente eletti.
Nel caso di comune sorto a seguito di fusione, la legge n. 56/2014 (legge cd. Delrio), all’art. 1, comma 116, prevede che «in caso di fusione di uno o più comuni, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione», fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del testo unico; vale a dire che nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
Ciò detto, a sensi del comma 117, della suddetta legge n. 56/2014 «i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell’istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l’istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
È noto che il comune istituito a seguito di fusione è retto fino alle elezioni comunali ripristinatorie dei nuovi organi di indirizzo e di governo dell’ente locale territoriale, da un commissario che, ai sensi del comma 120, è nominato per la gestione del comune derivante da fusione, il quale è coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica; comitato che è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici; commissario che ha il compito di convocare periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
Inoltre, così come prevede il comma 124, lett. c), salva diversa disposizione della legge regionale, in assenza di uno statuto provvisorio e fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
A sua volta la L. R. 02/02/2018, n. 2, Istituzione del Comune di Corigliano – Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, all’art. 3, comma 2, dispone che fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Corigliano-Rossano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione; mentre al comma 3, prevede che fino all’elezione del Sindaco e dei nuovi organi, il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e al comma 7 dispone che in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
Ciò ribadito, è noto che in data 31 gennaio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra Comune-Unical-Fondazione Mortati, attraverso il quale pervenire entro tre mesi ad una proposta di schema di Statuto, da consegnare agli organi commissariali per la eventuale approvazione, con il duplice obiettivo: da una parte, dotare l’ente di uno schema di statuto che verrà consegnato al nuovo consiglio comunale che si insedierà nel prossimo mese di giugno; dall’altra, come si legge in una nota del commissario Bagnato «agevolare l’approvazione da parte della nuova
assise eletta democraticamente della stesura finale dello Statuto che, in base alla legge istitutiva del comune unico, deve avvenire entro 6 mesi dalla elezione degli organi amministrativi», così come dispone l’art. 6 , comma 1, della L. R. n. 2/2018. Non è mio compito entrare nel merito delle procedure d’affidamento a terzi dello schema di statuto comunale, ma vorrei “solo” fare notare che in base all’art. 6, comma 1, secondo periodo della legge istitutiva del comune di Corigliano-Rossano, è previsto che «la redazione dello statuto avviene possibilmente previo espletamento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa in ordine all’individuazione dei migliori modelli organizzativi ed attuativi del nuovo ente».
E anche se la redazione dello statuto del nuovo comune avviene solo «possibilmente» previo espletamento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa, ritengo che la priorità, più che lo schema di statuto comunale, doveva essere quella inerente all’espletamento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa, certamente più complessi di una bozza di statuto.
Anche perché quel termine «possibilmente» appare molto relativo, in quanto il ricorso allo studio di fattibilità, la legge regionale stessa lo pone indirettamente in primo piano, come indispensabile e prodromico anche alla predisposizione dello statuto comunale, come si evince dalla lettura dell’art. 6, comma 1, terzo periodo della L. R. n. 2/2018, laddove recita che «lo statuto comunale valorizza e promuove, nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze come definite dalla Costituzione e dalle competenti leggi statali e regionali, modelli di sviluppo ecosostenibile cui ispirare le politiche economiche, di marketing e sociali, anche mediante la previsione di apposite forme di partecipazione per la valorizzazione dell’economia e del lavoro».
Pertanto, la domanda sorge spontanea: com’è possibile redigere uno statuto comunale che deve valorizzare e promuovere modelli di sviluppo, senza averli prima studiati? Ciò detto, massimo rispetto per le scelte commissariali in termini di redazione dello schema di statuto, ma, ad avviso di chi scrive (e senza la presunzione di fornire verità inattaccabili), scegliendo la via dello schema statutario e tralasciando quella più impervia, ma più efficace, del preventivo studio di fattibilità tecnico-organizzativa, si scorge una certa dose di mancanza di strategicità nelle scelte politico-amministrative compiute finora, seppur giustificata dalla complessità dei problemi connessi all’avvio di un nuovo comune di 77 mila abitanti».
Luigino SERGIO
Come Osservatorio, pertanto, sentiamo il dovere di suggerire al Commissario di rivedere tale decisione alla luce dei rilievi del Prof. Sergio nonché al discusso affidamento del Coordinamento del Comitato, di cui al protocollo d’intesa sottoscritto, alla Fondazione Mortati, chiaramente di matrice politica nonché espressione di una sola delle due comunità coinvolte le quali, al contrario e per come sempre dichiarato, sono meritevoli di pari dignità.
UFFICIO STAMPA OSSERVATORIO