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Scontri in discoteca a Rossano, assolto capo della vigilanza

Posted on Dicembre 17, 2018 By Redazione

Lite in discoteca, la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento della tesi difensiva dell’Avv. Giuseppe Tagliaferro, ribalta la sentenza di primo grado e assolve il capo del servizio di vigilanza del locale dall’accusa di lesioni.

I FATTI La sera del 9 gennaio 2005, presso il noto locale “Il Vecchio Opificio” sito in località Sant’Angelo di Rossano, il servizio di vigilanza era intervenuto per accompagnare fuori dal locale il giovane A.F., sorpreso a infastidire alcuni presenti. Al termine della serata, gli addetti alla vigilanza hanno notato che un gruppo di persone, nei pressi del parcheggio, aveva accerchiato il capo del servizio di vigilanza C.S. Tra questi anche il giovane che era stato prima allontanato dal locale. Un’aggressione dalla quale C.S. tentava di difendersi, mentre intervenivano anche i colleghi. Non è insolito che gli addetti alla sicurezza, spesso anche minacciati e aggrediti, intervengano nel corso di serate in discoteca a causa di comportamenti importuni di alcuni avventori, spesso dettati dall’assunzione di sostanze alcoliche, ai quali è necessario far fronte. In quella occasione, il giovane che era stato allontanato e un suo congiunto, sporgevano querela nei confronti di C.S. con l’accusa di lesioni.

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO Con sentenza depositata dal Tribunale Penale di Rossano in data 24 ottobre 2013, C.S. veniva dichiarato responsabile del reato di lesioni nei confronti di A.F. e S.V., nonché condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle stesse parti civili, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio.

IL PROCESSO DI SECONDO GRADO La sentenza del primo Giudice è stata appellata da C.S. tramite il suo difensore avvocato Giuseppe Tagliaferro. La Corte di Appello di Catanzaro, a seguito di discussione delle parti, nel 2018 ha depositato la sentenza con cui è stato ribaltato il primo giudizio di colpevolezza, dichiarando l’innocenza dell’uomo.  I Giudici di Catanzaro, pur ritenendo il reato comunque nelle more caduto in prescrizione, non si sono sottratti dall’esaminare la vicenda nel merito, stante altresì la costituzione in giudizio di parte civile, e in accoglimento della linea difensiva dell’appellante hanno censurato la pronuncia del primo Giudice per aver scartato completamente il testimoniale della difesa, omettendo di tenere in debito conto quanto emerso nel corso del dibattimento di primo grado. In particolare, il primo Giudice, secondo la Corte di Appello, non ha ben valutato che il giovane A.F. era stato notato dare fastidio all’interno del locale “spingendo mentre ballava e facendo altro”, tanto da far intervenire la sicurezza e costringere il capo dello stesso servizio C.S. ad allontanarlo dal locale. La Corte di Catanzaro, come segnalato dalla difesa, ha riscontrato alcune non marginali contraddizioni sulla dinamica dei fatti, secondo il racconto delle stesse parti offese costituitisi parti civili, ritenendoli anche reticenti per non aver spiegato, benché richiesto, “quali fossero state le ragioni per cui il capo addetto al servizio di vigilanza avrebbe dovuto percuotere i due giovani denuncianti”.  La stessa Corte ha correttamente ricostruito la vicenda, riconducendola, in sostanza, ad una lite avvenuta in occasione della frequentazione di un locale notturno, originata dal comportamento scorretto da parte della stessa persona offesa, che ha reagito all’allontanamento dal locale, passando alle vie di fatto nei confronti del capo del servizio di sicurezza C.S., mentre quest’ultimo assumeva un atteggiamento meramente difensivo.

LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha pertanto assolto C.S. dal reato di lesioni con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. La sentenza assolutoria e riformatrice della prima pronuncia ha annullato anche la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese, che il Tribunale, sulla base della ritenuta erronea responsabilità penale del medesimo, aveva statuito in favore delle stesse parti civili.

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