La Corte d’Appello di Catanzaro concede i termini previsti dall’ex Art. 190 del CpC
CATANZARO – Lunedì, 15 Maggio 2017 – Presunta illegittima elezione del Consigliere regionale Giuseppe Graziano, la Corte d’Appello di Catanzaro all’esito della discussione tenutasi stamane (lunedì 15) ha concesso i termini previsti dall’ex Art.190 del Codice di procedura civile per il deposito delle memorie conclusionali e le memorie di replica.
Concessi, pertanto, i termini di Legge, tutto è stato rinviato a settembre. Dunque, al collegio difensivo, composto dagli avvocati Francesco Furriolo e Alfredo Gualtieri e dal professore avvocato Francesco Saverio Marini, la Corte ha concesso di poter depositare ulteriori memorie atte a chiarire, in modo definitivo, le accuse poste dal ricorrente, primo dei non eletti nella lista della Casa delle Libertà, che aveva sollevato la condizione di illegittimità nei confronti di Graziano. La decisione dei Giudici giunge dopo l’acquisizione della sentenza della Corte costituzionale, che lo scorso venerdì 10 marzo aveva dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’Art.2, quinto comma, della Legge 23 Aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento all’art. 51 della Costituzione, dalla stessa Corte d’appello di Catanzaro. Con questo atto, ricordiamo, la Corte costituzionale si era limitata semplicemente all’espletamento di una formalità tecnico-burocratica che, in nessun modo, indebolisce, scalfisce o annulla l’elezione plebiscitaria e democratica del Consigliere Graziano. La Corte Costituzionale, in buona sostanza, dopo aver valutato la documentazione prodotta dalle parti in causa e dalla Corte d’Appello di Catanzaro ha ribadito un principio chiaro: quello, cioè, che non sono eleggibili i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. Fermo restando che dal punto di vista giuridico, e questo lo ha evidenziato la Corte Costituzionale, non si è elisa la legge perché Graziano, essendo organico ad un Corpo di polizia, è sottoposto a leggi speciali che ordinano e disciplinano la materia in oggetto.