Con la nomina del Commissario e del piano degli interventi (Pubblicata nella GU Serie Generale n.232 del 6-10-2015), il CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Nazionale avvia la fase degli interventi urgenti di protezione civile. Un risultato importante per la nostra Comunità. Il nome del Commissario è quello del Dott. Ernesto Forte, capo del Dipartimento regionale, che sin dalle prime ore della tragedia ci è stato vicino, garantendo assistenza e solidarietà.
Importante l’articolato che segue, molte le possibilità, ma tanto sarà anche il lavoro che richiede l’aiuto di tutti. Abbiamo lavorato in coscienza e con impegno, si poteva fare e si può fare di più? Chissà… i tempi, la troppa burocrazia rallentano il lavoro degli amministratori e degli uffici, ma l’amore per Oriolo ci ha portato notte e giorno a insistere, a progettare, a non lasciare niente di intentato. Il risultato, quello più importante è arrivato, grazie all’impegno delle Istituzioni calabresi ad ogni livello. Ringrazieremo tutti personalmente, al più presto. Ora si lavorerà con maggiore fiducia nell’interesse esclusivo delle Famiglie, delle singole Persone, delle Aziende, del tessuto sociale e produttivo. A breve l’incontro seguirà un incontro con la cittadinanza. Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti, la nostra storia è stata sempre scritta con l’inchiostro verde della fiducia, non ci siamo fatti abbattere, ci rialzeremo presto e più forti e uniti di prima. Viva Oriolo.
L’amministrazione comunale
Si allega copia dell’ordinanza n° 289 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE del 29 settembre 2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 29 settembre 2015 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 289). (15A07452) (GU Serie Generale n.232 del 6-10-2015)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015,
con la quale e’ stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato
d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il
territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel
periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio
dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala
Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e
Antonimina in provincia di Reggio Calabria;
Ravvisata la necessita’ di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensi’
richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l’intesa della Regione Calabria;
Dispone:
Art. 1
Nomina Commissario e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui in premessa, il Dirigente del settore protezione civile della
Regione Calabria e’ nominato Commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attivita’ di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato puo’ avvalersi di soggetti
attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo
stesso impartite nonche’ dei Sindaci dei comuni interessati dagli
eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono
avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del
personale della regione Calabria, nonche’ della collaborazione degli
Enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse
finanziarie di cui all’art. 3, entro venti giorni dall’emanazione
della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima
emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi;
b) le attivita’ poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi
calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose;
d) l’individuazione dei comuni danneggiati.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi’, contenere la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,
nonche’ l’indicazione delle singole voci di spesa.
5. Il predetto piano puo’ essere successivamente rimodulato ed
integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 3, previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di
causalita’ tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
Art. 2
Contributi autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e’
autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorita’, adottati a seguito degli eccezionali
eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma
sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel
limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare
abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti
di un nucleo familiare composto da una sola unita’, il contributo
medesimo e’ stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano
presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una
percentuale di invalidita’ non inferiore al 67%, e’ concesso un
contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili
previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a
decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero
dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita’, e comunque non oltre la
data di scadenza dello stato di emergenza.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi’ come
stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre
2015, nel limite di euro 3.100.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza, e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’
speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Calabria e’ autorizzata a trasferire sulla
contabilita’ speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in
rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10
giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e’ tenuto a rendicontare ai sensi
dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
Deroghe
1. Per la realizzazione dell’attivita’ di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il
Commissario delegato puo’ provvedere, sulla base di apposita
motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97,
98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo
comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e
119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e
successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55,
56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis,
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97,
98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 14, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per
le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n.
163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle
attivita’ previste dalla presente ordinanza.
Art. 5
Nomina soggetto responsabile attivita’ di ricognizione dei fabbisogni
di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 5 della legge n. 225/1992
1. Il Commissario delegato e’ nominato soggetto responsabile del
coordinamento dell’attivita’ di ricognizione dei fabbisogni relativi
al patrimonio pubblico, privato, nonche’, fatto salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attivita’
economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni
pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il
Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture
regionali, provvede all’attivita’ di controllo, omogeneizzazione e
rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di
cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche’ al coordinamento delle relative
procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 9.
Art. 6
Patrimonio pubblico
1. L’ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli
edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi
compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso
scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di
ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature
nei settori dell’elettricita’, del gas, delle condutture idriche e
fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione
idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita’.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi
interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L’attivita’ di ricognizione deve dar conto dell’eventuale
copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del
danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario
delegato indica le priorita’ di intervento secondo le seguenti tre
classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
Art. 7
Patrimonio privato
1. L’attivita’ di ricognizione comprende il fabbisogno necessario
per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati,
ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle
differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste
dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di
settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali
sia rinvenibile il nesso di causalita’ tra i danni subiti e l’evento,
e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse
con la fruibilita’ dell’opera (elementi strutturali e parti comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l’attivita’
di ricognizione dovra’ evidenziare per ogni edificio il numero delle
unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo
fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso
quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle
parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della
stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la
misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti
nel quinquennio precedente.
Art. 8
Attivita’ economiche e produttive
1. L’attivita’ di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture,
degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e
per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita’ tra i danni subiti
e l’evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi
eccezionali e non piu’ utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con
autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura
assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove
riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.
Art. 9
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva
1. L’attivita’ di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e’
svolta in conformita’ alle procedure disciplinate nel documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte
integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione
civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli
6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento
tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni
rappresentati siano gia’ stati considerati in sede di elaborazione
del piano degli interventi ci cui all’art. 1 e quali tra questi
trovino gia’ copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui
in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita’ di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito delle
risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti
per il ristoro degli stessi.
Art. 10
Relazione del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al
Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le
attivita’ espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche’, allo
scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una
relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2015
Il capo del Dipartimento: Curcio
Avvertenza:
Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono
consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della
protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione
provvedimenti.