Con la nomina del Commissario e del piano degli interventi (Pubblicata nella  GU Serie Generale n.232 del 6-10-2015), il CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Nazionale avvia la fase degli interventi urgenti di protezione civile. Un risultato importante per la nostra Comunità. Il nome del Commissario è quello del Dott. Ernesto Forte, capo del Dipartimento regionale, che sin dalle prime ore della tragedia ci è stato vicino, garantendo assistenza e solidarietà.

Importante l’articolato che segue, molte le possibilità, ma tanto sarà anche il lavoro che richiede l’aiuto di tutti. Abbiamo lavorato in coscienza e con impegno, si poteva fare e si può fare di più? Chissà… i tempi, la troppa burocrazia rallentano il lavoro degli amministratori e degli uffici, ma l’amore per Oriolo ci ha portato notte e giorno a insistere, a progettare, a non lasciare niente di intentato. Il risultato, quello più importante è arrivato, grazie all’impegno delle Istituzioni calabresi ad ogni livello. Ringrazieremo tutti personalmente, al più presto. Ora si lavorerà con maggiore fiducia nell’interesse esclusivo delle Famiglie, delle singole Persone, delle Aziende, del tessuto sociale e produttivo. A breve l’incontro seguirà un incontro con la cittadinanza. Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti, la nostra storia è stata sempre scritta con l’inchiostro verde della fiducia, non ci siamo fatti abbattere, ci rialzeremo presto e più forti e uniti di prima. Viva Oriolo.
L’amministrazione comunale
 

Si allega copia dell’ordinanza n° 289  della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE del 29 settembre 2015

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 29 settembre 2015  Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 289). (15A07452) (GU Serie Generale n.232 del 6-10-2015)
  IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
    
  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015,
con la quale e’ stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 29  gennaio  al  2  febbraio  2015  hanno  colpito  il
territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e  che  nel
periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il  territorio
dei comuni di Petilia Policastro in provincia di  Crotone,  di  Scala
Coeli e Oriolo  Calabro  in  provincia  di  Cosenza  e  di  Canolo  e
Antonimina in provincia di Reggio Calabria;
  Ravvisata la necessita’ di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna;
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensi’
richiede l’utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa;
  Acquisita l’intesa della Regione Calabria;
 
                              Dispone:
 
                               Art. 1
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi
 
  1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Dirigente del settore protezione civile  della
Regione Calabria e’ nominato Commissario delegato.
  2.  Per  l’espletamento  delle  attivita’  di  cui  alla   presente
ordinanza  il  Commissario  delegato  puo’  avvalersi   di   soggetti
attuatori che agiscono  sulla  base  di  specifiche  direttive  dallo
stesso impartite nonche’ dei Sindaci  dei  comuni  interessati  dagli
eventi  meteorologici  in  argomento.  I  predetti  soggetti  possono
avvalersi della collaborazione delle strutture  organizzative  e  del
personale della regione Calabria, nonche’ della collaborazione  degli
Enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all’art. 3,  entro  venti  giorni  dall’emanazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere:
  a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di  prima
emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite  dai
predetti eventi calamitosi;
  b) le attivita’ poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli  eventi
calamitosi;
  c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose;
  d) l’individuazione dei comuni danneggiati.
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi’,  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche’ l’indicazione delle singole voci di spesa.
  5. Il predetto piano  puo’  essere  successivamente  rimodulato  ed
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all’art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  6. I contributi sono erogati  agli  enti  locali  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita’ tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
    Art. 2
 
 
                  Contributi autonoma sistemazione
 
  1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci,  e’
autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita’,  adottati  a  seguito  degli  eccezionali
eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma
sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel
limite  di  €  200,00  per  ogni  componente  del  nucleo   familiare
abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove  si  tratti
di un nucleo familiare composto da una  sola  unita’,  il  contributo
medesimo e’ stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano
presenti persone portatrici di  handicap,  ovvero  disabili  con  una
percentuale di invalidita’ non  inferiore  al  67%,  e’  concesso  un
contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili  per  ognuno  dei  soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo  di  €  600,00  mensili
previsti per il nucleo familiare.
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell’abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita’, e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza.
    Art. 3
 
 
                        Copertura finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d’urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi’  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 10  settembre
2015, nel limite di euro 3.100.000,00.
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e’  autorizzata  l’apertura  di   apposita   contabilita’
speciale intestata al Commissario delegato.
  3.  La  Regione  Calabria  e’  autorizzata   a   trasferire   sulla
contabilita’ speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in
rassegna, la cui quantificazione  deve  essere  effettuata  entro  10
giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
  5. Il Commissario  delegato  e’  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.
    Art. 4
 
 
                               Deroghe
 
  1.  Per  la  realizzazione  dell’attivita’  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell’ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22  ottobre
2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall’ordinamento  comunitario,   il
Commissario  delegato  puo’  provvedere,  sulla  base   di   apposita
motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
  regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96,  97,
98 e 99;
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,  secondo
comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
  regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e
119;
  legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10,  10  bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni;
  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6,  6-bis,  7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55,
56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76,  77,  79,  79-bis,
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90,  91,  92,  93,  95,  96,  97,
98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126,  127,  128,
129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
  decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 14, 25 e 49;
  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  per
le parti  necessarie  all’applicazione  del  decreto  legislativo  n.
163/2006;
  leggi ed altre disposizioni regionali  strettamente  connesse  alle
attivita’ previste dalla presente ordinanza.
Art. 5
 
Nomina soggetto responsabile attivita’ di ricognizione dei fabbisogni
  di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 5 della legge n. 225/1992
  1. Il Commissario delegato e’ nominato  soggetto  responsabile  del
coordinamento dell’attivita’ di ricognizione dei fabbisogni  relativi
al patrimonio pubblico, privato, nonche’, fatto salvo quanto previsto
dal decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  alle  attivita’
economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni
pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il
Commissario delegato, avvalendosi  prioritariamente  delle  strutture
regionali, provvede all’attivita’ di  controllo,  omogeneizzazione  e
rappresentazione dei dati e delle informazioni relative  ai  beni  di
cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche’ al coordinamento  delle  relative
procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 9.
Art. 6
 
 
                         Patrimonio pubblico
 
  1. L’ambito della ricognizione comprende:
  a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino  degli
edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi
compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad  uso
scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
  b)  il  fabbisogno  necessario  per  gli  interventi   edilizi   di
ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative  attrezzature
nei settori dell’elettricita’, del gas, delle  condutture  idriche  e
fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
  c) il fabbisogno necessario  per  gli  interventi  di  sistemazione
idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita’.
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
avviene, anche per stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi
interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
  3.  L’attivita’  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell’eventuale
copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del
danno,  ove  riconosciuto  dall’assicurazione,  in  conseguenza   del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
  4. Nell’ambito della ricognizione  dei  fabbisogni  il  Commissario
delegato indica le priorita’ di intervento secondo  le  seguenti  tre
classi:
  a) primi interventi urgenti;
  b) interventi di ripristino;
  c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
       Art. 7
 
 
                         Patrimonio privato
 
  1. L’attivita’ di ricognizione comprende il  fabbisogno  necessario
per gli interventi strutturali di ripristino degli  edifici  privati,
ivi  compresi  gli  edifici  vincolati,  classificati  in  base  alle
differenti destinazioni d’uso, conformi  alle  disposizioni  previste
dalla  normativa  urbanistica,  di  pianificazione  territoriale   di
settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali
sia rinvenibile il nesso di causalita’ tra i danni subiti e l’evento,
e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente  connesse
con la fruibilita’ dell’opera (elementi strutturali e  parti  comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare,  l’attivita’
di ricognizione dovra’ evidenziare per ogni edificio il numero  delle
unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale e  il  relativo
fabbisogno necessario per l’intervento di  ripristino,  ivi  compreso
quello relativo agli interventi sugli elementi  strutturali  e  sulle
parti comuni degli edifici.
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per i beni di cui al comma 1, avviene  con  autocertificazione  della
stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la
misura    del    risarcimento    del    danno,    ove    riconosciuto
dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i  premi  sostenuti
nel quinquennio precedente.
    Art. 8
 
 
                  Attivita’ economiche e produttive
 
  1. L’attivita’ di ricognizione comprende:
  a) il fabbisogno necessario  per  il  ripristino  delle  strutture,
degli impianti, dei macchinari e delle  attrezzature,  danneggiati  e
per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita’ tra i danni subiti
e l’evento;
  b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti  finiti,  danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi
eccezionali e non piu’ utilizzabili.
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per  i  beni  di  cui  al   comma   1,   lettera   a)   avviene   con
autocertificazione della stima del danno e  dell’eventuale  copertura
assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove
riconosciuto dall’assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.
  Art. 9
 
 
 Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva
 
  1. L’attivita’ di ricognizione di cui agli articoli 6,  7  e  8  e’
svolta in  conformita’  alle  procedure  disciplinate  nel  documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte
integrante.
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente
ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
Commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile la relazione contenente la ricognizione di cui  agli  articoli
6, 7 e 8 corredata da uno schema di  sintesi,  secondo  il  documento
tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali  tra  i  fabbisogni
rappresentati siano gia’ stati considerati in  sede  di  elaborazione
del piano degli interventi ci cui  all’art.  1  e  quali  tra  questi
trovino gia’ copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui
in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
  3. Le attivita’ di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e  8  non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e
vengono svolte dalle  amministrazioni  competenti  nell’ambito  delle
risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  4. La ricognizione  dei  danni  posta  in  essere  dal  Commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei  finanziamenti
per il ristoro degli stessi.
     Art. 10
 
 
                 Relazione del Commissario delegato
 
  1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le
attivita’ espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche’,  allo
scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una
relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
 
    Roma, 29 settembre 2015
 
                                     Il capo del Dipartimento: Curcio
 
          Avvertenza:
              Gli  allegati  tecnici  alla  presente  ordinanza  sono
          consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento  della
          protezione   civile:    www.protezionecivile.it,    sezione
          provvedimenti.