Il sindaco Gianni Papasso e il responsabile del procedimento, Ten. Pietro Atene, hanno sottoscritto un’ordinanza con tingibile e urgente per salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo a quanti sono affetti da patologie derivanti dal favismo. Risultati scientifici, ormai consolidati, attestano che il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l’anomalia strutturale dell’Enzima Glucosio 6 Fosfato Deidro-Genasi, con il risultato di rottura dei globuli rossi e conseguante crisi emolitica. L’atto, è stato provocato dall’istanza di genitori esercente la patria podestà su un minore affetto dalla malattia comunemente chiamata “favismo”. Sulla problematica, anche l’ASP di Cosenza è intervenuta proponendo all’ente locale di adottare i conseguenti provvedimenti a tutela della salute di soggetti affetti da ” favismo”, in considerazione che il solo contatto con fave e/o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH. Chiaramente, la coltivazione e vendita di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano costituiscono occasione di nocumento per la salute degli stessi e ritenendo che la libera iniziativa economica e non dei privati, possa e debbia essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l’esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare. Il primo cittadino, pertanto, ha ritenuto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili e urgenti, finalizzati atti a vietare la coltivazione di fave e a regolamentare la vendita, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che comportano. Nell’atto, viene ordinato il divieto assoluto di vendita di fave sfuse e piselli su aree pubbliche e divieto di coltivazione di fave e piselli su terreni privati nel raggio di 300 metri in linea d’aria dall’abitazione della minore affetta da “favismo”, ubicata in via G. Verdi di Lauropoli, comprendenti le vie: via G. Verdi- via A, Ponchielli – via Arrigo Boito – via A. Rendano, via Enrico Perretta – via Ferruccio Scaglia – via Timpone Rosso – via Padre Pino Puglisi – via S. G. Bosco – e via Filippo Marchietti. Inoltre, la vendita e/o la somministrazione di fave e piselli , ove venga effettuata da attività in sede fissa e su aree pubbliche nei perimetri dei centri urbani del territorio comunale, è consentita purché gli stessi siano preconfezionati in sacchetti sigillati ai sensi di legge. Nell’ordinanza, si fa, inoltre, obbligo per i titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, sia su aree pubbliche che privale ed ai titolari di pubblici esercizi, di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli di dimensioni minime 30×40 cm con la dicitura ” Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: “IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE”. Quanto alla sanzione prevista per l’inosservanza dei dettami dell’ordinanza, essa comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di € 100,00. Eventuali colture di fave e piselli in atto nelle zone di divieto, dovranno essere immediatamente eliminate. II provvedimento, si precisa, avente natura e valenza temporale, dovrà essere osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell’ordinanza in questione. Alla Polizia Municipale, alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano All’Ionio e alla Polizia Provinciale di Cosenza, è stato demandato il compito di far rispettare l’ordinanza , notificata anche al prefetto di Cosenza, segnalando eventuali inadempienze onde procedere d’ufficio a tutela della salute pubblica, con addebito della spesa a carico degli inadempienti proprietari o detentori di terreni. Lì, 14.04.2015 Il Capo Ufficio Stampa – Mimmo Petroni –