Tar della Calabria, dopo aver preso in esame il ricorso presentato nel mese di settembre da due cittadine di Oriolo tendente ad ottenere “la sospensiva” del Decreto di nomina della nuova Giunta comunale adottato dal sindaco Giorgio Bonamassa perché non avrebbe tenuto conto della “parità di genere”, ha ritenuto ammissibile il ricorso e, nel corso della seduta del 2 ottobre scorso, ha fissato l’udienza “di merito” per il giorno 6 febbraio 2015. Tempi accelerati, dunque, rispetto ai pachidermici tempi della giustizia italiana, la qual cosa, secondo i ricorrenti, farebbe pensare alla fondatezza del ricorso presentato dalle due cittadine oriolesi con il palese sostegno del circolo locale del PD e della Minoranza consiliare. Detto ricorso in realtà ipotizza la violazione del principio di pari opportunità, essendo la Giunta composta solo da elementi di sesso maschile (Vincenzo Diego assessore e vice-sindaco e Nicola Pugliese assessore). Nel ricorso, presentato da Maria Giuseppa Varlaro e Rosanna Blotta e patrocinato dall’avvocato Pierfrancesco De Marco di Trebisacce, sono stati censurati vari profili di illegittimità: in primis la violazione dell’art. 51 della Costituzione e dell’art. 46 del Testo Unico degli Enti Locali che mirano a tutelare “le quote rosa” ed il principio di pari opportunità negli organi amministrativi e inoltre viene censurata la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Da parte sua l’amministrazione comunale in carica, a cui il ricorso è stato regolarmente notificato all’epoca in cui è stato presentato, convinta delle proprie ragioni, non ha inteso costituirsi in giudizio nei tempi previsti ma lo ha fatto “a posteriori” affidandosi al patrocinio degli avvocati Gaetano Parise di Trebisacce e Francesco Bonamassa di Oriolo e, all’atto dell’udienza preliminare, non avendo diritto a presentare memorie scritte, ha potuto riassumere oralmente le stesse ragioni richiamate nella Delibera di Giunta: «Il comune di Oriolo – si legge in delibera – è inferiore a 3mila abitanti e per i piccoli comuni, secondo la legge Del Rio, non ci sono disposizioni e limiti precisi a garanzia delle pari opportunità, ma solo disposizioni di principio… e che, comunque, i consiglieri di genere femminile, interpellate per le vie brevi dal sindaco, non hanno dato la propria disponibilità». Il Tar di Catanzaro, sentite le ragioni degli uni e degli altri, all’esito della discussione, ha stabilito tramite apposita ordinanza, che le ragioni delle ricorrenti possono essere tutelate dalla decisione di merito e, pertanto, ha fissato in tempi brevi (rispetto ai tempi normali del T.A.R. che si aggirano sui due anni) l’udienza “sul merito” fissando la data al 6 febbraio 2015.
Pino La Rocca