Avv. L. Faillace : ” Il T.A.R. Calabria è andato in fondo alla vicenda”
E’ di oggi 22 Novembre la notizia della sospensione dell’intero Piano Commercio, Regolamento Generale e dell’intero Regolamento Chioschi del Comune di Cassano Ionio (CS), con ordine dei giudici, tra l’altro, dato all’Amministrazione di darvi immediata esecuzione. La sospensione è stata concessa con Ordinanza dal T.A.R. Calabria dopo la discussione di ieri 21 novembre avvenuta tra i legali delle parti dinanzi al Collegio in camera di consiglio. La guerra dei crisantemi ribalta nuovamente le sorti del contenzioso in essere contro il Comune di Cassano Ionio segnando un altro punto in favore del Cav. Francesco Martucci, difeso dal legale avv. Livio Faillace.
Ricostruendo le alterne vicende giudiziarie il Martucci ebbe a subire nel Settembre 2013 la rimozione del chiosco posto su Piazzale Cimitero per disposizione degli uffici amministrativi del Comune di Cassano Ionio: gli uffici, infatti, ritenevano illegittima l’allocazione del chiosco dopo l’approvazione del nuovo Piano commercio che prevedeva altri spazi e altre regole per l’esercizio del commercio al minuto. La vicenda nel frattempo si arricchiva di contrasti tra le parti e tentativi di bonario componimento mai andati a buon fine.
Mai scoraggiato il cav. Martucci ricostruiva le irregolarità del Piano commercio sperando nella giustizia e nel lavoro dei suoi tecnici di parte che con il legale più volte avevano avanzato forti dubbi sulla regolarità urbanistica e procedurale seguita per l’approvazione del Regolamento comunale. Dello stesso avviso, questa volta, dopo la già ottenuta sospensiva Presidenziale, il Collegio dei giudici del T.A.R. Calabria che ha accolto la tesi sostenuta da tempo dal Martucci il quale aveva esortato più volte l’amministrazione comunale di Cassano a non vedere la pagliuzza ma a guardare la trave che affliggeva la validità di un intero Regolamento comunale.
“Ancora più chiaro, questa vola il T.A.R. Calabria – dichiara l’avv. L. Faillace – il quale nel provvedimento concesso fa riferimento espressamente alla sospensione agli atti presupposti partitamente indicati nell’epigrafe del ricorso tra cui si può leggere alle lett. 2B) e 2C) il Regolamento Generale del Piano Commercio del Comune di Cassano Ionio e il Regolamento Chioschi. Per tali ragioni conseguenza naturale dell’ Ordinanza è l’ illegittimità del chioschi allocati secondo quanto stabilito, appunto, dal Regolamento Chioschi, ossia l’allocazione su Viale Cimitero : tutti i chioschi, pertanto, ad oggi non sono nelle condizioni di legge per esercitare lecitamente il commercio su Viale Cimitero. La novità questa volta sta nel fatto, aggiunge Faillace, che la sospensione non riguarda solo la posizione del Martucci ma l’intero Regolamento comunale erga omnes”.
Castrovillari, 22.11.2013 Avv. Livio Faillace